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R.D. 28/04/1938 n. 1165Art. 117. Qualora più eredi siano chiamati alla successione di casa popolare od economica, costruita da cooperativa a proprietà individuale ma non fruente di contributo erariale, la medesima viene assegnata a quello tra i coeredi che corrisponda le quote di debito facenti carico agli altri. Se il pagamento integrale sia offerto da più coeredi, si procede, dinanzi al pretore, alla estrazione a sorte per stabilire quale debba essere il preferito. TITOLO VII Organi di vigilanza sulle cooperative edilizie loro competenza ed attribuzioni CAPO Vigilanza sulle cooperative non fruenti di contributo erariale Art. 118. Nei casi di irregolare funzionamento di una cooperativa edilizia, di inosservanza delle disposizioni di legge o di statuto ovvero quando sia comunque compromesso il raggiungimento degli scopi sociali, il ministro per le corporazioni può disporre ispezioni ed inchieste sul funzionamento della cooperativa stessa, deliberare lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina- re un commissario governativo. Art. 119. Le cooperative edilizie debbono comunicare al ministero delle corporazioni l'indirizzo postale ed ogni sua successiva modificazione. Art. 120. Il ministero delle corporazioni può disporre la sostituzione del liquidatore del- la cooperativa quando la liquidazione non si svolga con la necessaria regolarità e speditezza. Qualora si tratti di liquidatore nominato dalla autorità giudiziaria, è data comunicazione delle accertate irregolarità al pubblico ministero il quale chiederà al tribunale la revoca e la sostituzione del liquidatore. Art. 121. Ai commissari preposti alla gestione delle cooperative non costituite in nome collettivo, può il ministero delle corporazioni conferire i poteri dell'assemblea dei soci per determinati atti. Le deliberazioni così emesse dal commissario non sono valide se non riportano l'approvazione del ministero. Art. 122. Le indennità ai commissari governativi ed ai liquidatori delle cooperative so- no fissate dal ministero delle corporazioni ed i relativi crediti sono garantiti dallo stesso privilegio stabilito a favore degli institori dall'art. 773 n. 1, del codice di commercio. Art. 123. La cooperativa che per due anni consecutivi non abbia depositato al ministero delle corporazioni il bilancio annuale né abbia, in detto periodo, compiuto atti di amministrazione o di gestione, può essere dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge, con decreto del ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso almeno un mese dalla inserzione di apposito avviso nella gazzetta ufficiale del regno. Con lo stesso provvedimento può essere nominato un liquidatore per gli eventuali rapporti da definire. Copia del decreto viene trasmessa al tribunale competente per l'annotazione nei registri delle società e pubblicato nel bollettino ufficiale delle società per azioni. Art. 124. Le disposizioni contenute nel presente capo non concernono le cooperative edilizie a contributo erariale la cui vigilanza spetta invece al ministro dei lavori pubblici nelle attribuzioni del quale rientrano anche i servizi relativi alle co operative non fruenti di contributo per ciò che attiene ai problemi sia tecnici che amministrativi dei lavori. CAPO II Vigilanza sulle cooperative a contributo erariale Art. 125. Spetta al ministero dei lavori pubblici la vigilanza sulle costruzioni di tutti i fabbricati di cooperative fruenti di contributo erariale e sulla manutenzione di essi fino a quando non ne sia avvenuto il riscatto. Spetta inoltre al ministero medesimo vigilare sul funzionamento delle cooperative predette, predisporre i provvedimenti intesi a risolvere i problemi inerenti alla edilizia popolare ed economica e provvedere alla istruttoria degli affari di competenza della commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica. Art. 126. All'adempimento dei compiti di vigilanza il ministero provvede direttamente o mediante gli uffici del genio civile cui resta, in massima, demandato l'incarico di invigilare sulla regolare esecuzione delle opere, vistare i certificati di pagamento in conto dei mutui concessi, accertare con visite periodiche ed ispezioni se le costruzioni siano eseguite a perfetta regola d'arte, tenute in istato di buona manutenzione, di conveniente abitabilità, di buone condizioni igieniche e sanitarie e se siano utilizzate dagli assegnatari a scopi contrastanti con le disposizioni in vigore. Art. 127. Qualora una cooperativa non ottemperi alle decisioni ed alle ordinanze degli organi di vigilanza, ostacoli o ritardi per fatti ad essa imputabili le operazioni di collaudo, dia luogo ad inconvenienti di eccezionale gravità che ne compromettano il regolare funzionamento ovvero risulti, in esito al collaudo, responsabile di negligenza od irregolarità di particolare rilievo, può il ministro per i lavori pubblici, sentita la commissione di vigilanza, addivenire allo scioglimento dell'amministrazione della cooperativa ed alla conseguente nomina di un commissario governativo. Il ministro per i lavori pubblici ha altresì facoltà, a suo insindacabile giudizio, di addivenire allo scioglimento delle amministrazioni di tutte in genere le cooperative a contributo erariale ed alla conseguente nomina del commissario, qualora ritenga che le medesime siano costituite od amministrate, anche soltanto in parte, da persone le quali si trovino in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo. Art. 128. I commissari governativi hanno, oltre ai poteri del consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea. I bilanci delle gestioni commissariali devono essere sottoposti all'approvazione del ministero dei lavori pubblici o del ministero delle comunicazioni ove trattisi di cooperative mutuatarie della amministrazione delle ferrovie dello stato. Le spese della gestione straordinaria, comprese quelle per indennità ai commissari governativi, devono essere prelevate dalle disponibilità, non vincolate, dei mutui concessi e regolarmente garantiti per le costruzioni sociali, mediante anticipazioni da disporsi dal ministero dei lavori pubblici, salvo rendiconto da presentarsi entro i primi quindici giorni di ciascun mese. Per le cooperative mutuatarie della amministrazione delle ferrovie dello stato, le anticipazioni suddette sono disposte dal ministero delle comunicazioni al quale viene presentato il rendiconto. Le spese di amministrazione straordinaria non possono giustificare la richiesta di mutui suppletivi e, qualora non trovino capienza sui mutui concessi, le spese stesse debbono essere sostenute in proprio dai soci. Art. 129. Presso il ministero dei lavori pubblici è istituita una commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica la cui nomina spetta al ministro. Debbono comunque far parte della commissione: a) il direttore generale della edilizia e delle opere igieniche e il direttore capo della divisione per le case popolari ed economiche ovvero un funzionario della divisione stessa da lui delegato, del ministero dei lavori pubblici; b) il direttore generale della cassa depositi e prestiti; c) un magistrato dell'ordine giudiziario ed un funzionario dell'avvocatura dello stato, aventi grado non inferiore al quinto; d) due componenti della magistratura del consiglio di stato; e) un funzionario da designarsi dal ministero delle finanze. Il ministro provvede con suo decreto alla composizione della segreteria. La commissione, per l'adempimento dei suoi compiti, funziona suddivisa in due sezioni presiedute dal presidente o da uno dei componenti da lui delegato. Il ministro con suo decreto determina, a datare dal 28 ottobre e per la durata di un triennio, la composizione della commissione e delle due sezioni le quali non possono subire mutamenti in corso di detto triennio salvo eventuali sostituzioni rese indispensabili da circostanze di forza maggiore. Art. 130. Sul fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici per spese concernenti l'edilizia popolare ed economica, possono gravare quelle inerenti al funzionamento dei servizi relativi ed esse- re corrisposte, nella misura da determinarsi con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, indennità e competenza ai componenti la commissione di vigilanza nonché al personale addetto alla segreteria, compreso quello d'ordine e subalterno. Art. 131. Spetta alla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica: primo decidere in via definitiva su tutte le controversie attinenti alla prenotazione ed alla assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio od aspirante socio nonché sulle controversie tra socio e socio ovvero tra socio cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali; secondo decidere su abusi, irregolarità nonché sulle contravvenzioni alle norme vigenti e comminare le relative sanzioni in quanto non trattisi di provvedimenti che rientrino nelle attribuzioni dalla legge deferite al ministero; terzo esprimere parere, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, in tutti gli altri in cui ne sia richiesta dal ministro per i lavori pubblici, dalla cassa depositi e prestiti, ovvero dal ministro per le comunicazioni ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato; quarto adempiere a tutti gli incarichi speciali che il ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno affidarle. Contro le decisioni della commissione di vigilanza è ammesso soltanto ricorso al consiglio di stato in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 26 del testo unico approvato con r. decreto 26 giugno 1924 n. 1054. Per le controversie in materia di condominio valgono le norme dell'art. 239. Art. 132. I componenti la commissione di vigilanza, soci di cooperative edilizie, deb- bono astenersi dall'intervenire nella trattazione e decisione degli affari comunque attinenti alla cooperativa della quale facciano parte. Analogamente debbono astenersene i componenti i quali abbiano effettuato operazioni di collaudo ove siano in discussione ricorsi avverso il collaudo stesso od il relativo reparto di spesa. Art. 133. Fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, la commissione di vigilanza ha facoltà di investigare e decidere, in qualsiasi tempo, sulle assegnazioni di alloggi cooperativi effettuate a favore di soci mancanti dei prescritti requisiti essenziali. Art. 134. Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative a contributo erariale e tutte le decisioni o le ordinanze della commissione di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554 n. 2, del codice di procedura civile sia nei confronti delle cooperative sia dei soci di esse sia infine nei riguardi di qualsiasi illegittimo occupatore degli alloggi, loro accessori o parti comuni dei fabbricati sociali. Gli ufficiali giudiziari debbono darvi esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui agli articoli 555, 556 e 557 del codice di procedura civile e senza le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del predetto codice. Qualora il socio di cooperativa non ottemperi a deliberati della commissione di vigilanza, questa può comminare a carico di esso la perdita del diritto all'alloggio. L'esecuzione dei deliberati della commissione spetta, di regola, alla cooperativa la quale deve provvedervi a proprie spese, salvo rivalsa verso il socio inadempiente. Art. 135. Le copie esecutive dei deliberati della commissione di vigilanza sono rilasciate dal segretario ai sensi e per gli effetti dell'art. 134. Per l'esecuzione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel libro secondo, titoli I e IV, del codice di procedura civile. Alla notifica delle copie esecutive dei deliberati e ad ogni altro successivo at- to di esecuzione, procede l'ufficiale giudiziario della pretura nella cui giurisdizione trovasi l'edificio della cooperativa alla quale la decisione stessa si riferisce. Per le notifiche eventualmente occorrenti in altro comune, si richiede l'ufficiale giudiziario della pretura nella cui giurisdizione hanno residenza le persone in confronto delle quali le notifiche debbono eseguirsi. Agli ufficiali giudiziari sono dovute, per ciascun atto, le competenze spettanti in base alle disposizioni vigenti, da anticiparsi dalla cooperativa o dall'interessato salvo rivalsa da parte di chi di ragione.
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